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Documento 32015O0019
Guideline (EU) 2015/948 of the European Central Bank of 16 April 2015 amending Guideline ECB/2013/7 concerning statistics on holdings of securities (ECB/2015/19)
Indirizzo (UE) 2015/948 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19)
Indirizzo (UE) 2015/948 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19)
GU L 154 del 19.6.2015, pagg. 15–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In vigore
19.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/15 |
INDIRIZZO (UE) 2015/948 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 aprile 2015
che modifica l'Indirizzo BCE/2013/7 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2015/19)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
visto il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (2),
Considerando quanto segue:
(1) |
Tenendo conto dell'introduzione della segnalazione diretta di informazioni statistiche da parte delle imprese di assicurazione nel Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE 2014/50) (3), e degli stretti collegamenti con i dati che le autorità nazionali competenti (ANC) raccolgono a fini di vigilanza nel quadro stabilito dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2014/24) è stato modificato al fine di includere i dati che le imprese di assicurazione (IA) sono tenute a segnalare direttamente. L'Indirizzo BCE/2013/7 (5) deve parimenti essere modificato, dal momento che definisce le procedure necessarie alla segnalazione alla Banca centrale europea (BCE) da parte delle banche centrali nazionali (BCN). |
(2) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo BCE/2013/7, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:
1) |
all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le BCN raccolgono e segnalano alla BCE informazioni statistiche sulle disponibilità in titoli con un codice ISIN, titolo per titolo, in conformità agli schemi di segnalazione nell'allegato I, parte 1 (tavole da 1 a 3) e parte 2 (tavole da 1 a 3) e ai criteri di segnalazione elettronica che sono stabiliti separatamente, per i seguenti tipi di strumenti: titoli di credito a breve termine (F.31); titoli di credito a lungo termine (F.32); azioni quotate (F.511) e quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52). Gli obblighi di segnalazione delle BCN riguardano le posizioni alla fine del trimestre e in alternativa i) il volume di operazioni finanziarie di fine trimestre relative al trimestre di riferimento o, ii) i dati di fine mese o fine trimestre che sono necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie, come stabilito nel paragrafo 2. Le BCN segnalano altresì le posizioni di fine anno, come indicato all'articolo 3, paragrafo 2 ter, del Regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), in conformità allo schema di segnalazione nell'allegato 1, parte 3 (tavole da 1 a 2) del presente indirizzo. I dati relativi al volume di operazioni finanziarie o necessari per calcolare il volume di operazioni finanziarie che sono segnalati alle BCN dai soggetti dichiaranti effettivi in conformità all'allegato I, parte 1 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), sono calcolati come stabilito nell'allegato II, parte 3 del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).»; |
2) |
all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera c)::
|
3) |
all'articolo 4 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le BCN possono decidere se segnalare alla BCE le informazioni statistiche riguardanti i titoli senza un codice ISIN detenuti da istituzioni finanziarie monetarie (IFM), fondi di investimento (FI), società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (SV), imprese di assicurazione (IA) e imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) o detenuti da custodi per conto di: i) investitori residenti non soggetti al regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), ii) investitori non finanziari residenti in altri Stati membri dell'area dell'euro, o iii) investori residenti in Stati membri non appartenenti all'area dell'euro, come definiti nel regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24), a cui non è stata concessa una deroga dagli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24).». |
Articolo 2
Modifiche all'allegato I dell'Indirizzo BCE/2013/7
L'allegato I dell'indirizzo BCE/2013/7 è modificato in modo conforme all'allegato del presente indirizzo.
Articolo 3
Efficacia e attuazione
Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea (BCE/2015/18) (6).
Articolo 4
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6.
(3) Regolamento (CE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).
(4) Direttiva 2009/138/CE de Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(5) Indirizzo BCE/2013/7 della Banca centrale europea del 22 marzo 2013 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 17).
(6) Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato I dell'Indirizzo BCE/2013/7 è modificato come segue:
1) |
nella parte 1, la Tavola 2 è sostituita dalla seguente: «Tavola 2 Informazioni sulle disponibilità in titoli
|
2) |
nella parte 2, la Tavola 2 è sostituita dalla seguente: «Tavola 2 Informazioni sulle disponibilità in titoli
|
3) |
nella parte 2, la Tavola 4 è sostituita dalla seguente: «Tavola 4 Disponibilità in titoli senza un codice ISIN
|
4) |
è aggiunta la seguente parte 3: «PARTE 3 Disponibilità in titoli su base annuale da parte delle IA Tavola 1 Informazioni di carattere generale e note esplicative
Tavola 2 Informazioni sulle disponibilità in titoli
|
(1) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(2) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(3) La numerazione delle categorie in tutto il presente indirizzo riflette la numerazione introdotta in SEC 2010.
(4) Altri intermediari finanziari (S.125) inclusi gli ausiliari finanziari (S.126) e i prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127).
(5) Solo se i settori S.11, S.13 e S.15 non sono segnalati separatamente.
(6) Per i dati segnalati dalle BCN non appartenenti all'area dell'euro, solo per segnalare le disponibilità di investitori non residenti nell'area dell'euro.
(7) Settore residente non allocato nel paese del detentore; vale a dire, se il settore e il paese sono sconosciuti non vanno segnalati. Le BCN informano gli operatori SHSDB del motivo per il quale il settore è sconosciuto, in caso di valori statisticamente rilevanti.
(8) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.
(9) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.
(10) Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.
(11) Se una BCN segnala la natura confidenziale, tale attributo può non essere segnalato. L'importo può riferirsi al singolo investitore più grande piuttosto che ai due investitori più grandi sotto la responsabilità della BCN segnalante.
(12) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.
(13) Da segnalare solo se le operazioni non derivano da posizioni nel SHSDB.
(14) Da segnalare solo per le operazioni raccolte da soggetti segnalanti, da non segnalare per le operazioni che derivano da posizioni delle BCN.
(15) Da segnalare se l'importo corrispondente dei due più grandi investitori per posizioni, operazioni, altre variazioni di volume, non è disponibile/fornito.
(16) Da utilizzare solo se le operazioni derivano da posizioni di BCN. In tali casi la natura confidenziale viene fornita dal SHSDB, vale a dire se le posizioni iniziali e/o finali sono confidenziali, la transazione che ne deriva è segnalata come confidenziale.»;
(17) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(18) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(19) Identificativo da definire separatamente.
(20) Le BCN possono segnalare secondo quattro opzioni in modo alternativo: 1) in maniera aggregata per tutti i soggetti del gruppo compresa la sede principale; 2) in maniera aggregata per i soggetti residenti nel paese della sede principale e in maniera aggregata per soggetti non residenti nel paese della sede principale, separatamente; 3) in maniera aggregata per soggetti residenti nel paese della sede principale; in maniera aggregata per soggetti residenti in un altro paese dell'area dell'euro; in maniera aggregata per soggetti residenti in paesi non appartenenti all'area dell'euro; 4) soggetto per soggetto.
(21) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.
(22) Le BCN sono invitate a segnalare il valore nominale in numero di partecipazioni quando i titoli sono quotati in partecipazioni nel CSDB.
(23) Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.»;
(24) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(25) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(26) Non richiesto per i titoli segnalati su base aggregata.
(27) Le BCN dovrebbero utilizzare preferibilmente per diversi anni lo stesso codice identificativo dei titoli per ciascun titolo. Inoltre, ciascun codice identificativo di titoli dovrebbe essere relativo solo a un titolo. Le BCN devono informare gli operatori del SHSDB se non sono in grado di farlo. I codici CUSIP e SEDOL possono essere considerati come codici interni BCN.
(28) Le BCN dovrebbero specificare nei metadati la tipologia di codice identificativo utilizzato.
(29) Tali titoli non saranno inclusi per compilare dati aggregati.
(30) Per calcolare posizioni al valore di mercato da posizioni al valore nominale.»;
(31) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(32) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(33) I criteri di segnalazione elettronica sono stabiliti separatamente.
(34) M: attributo obbligatorio; V: attributo facoltativo.
(35) Solo se la segnalazione diretta e quella del custode non possono essere distinte.
(36) Non segnalato se sono segnalati i valori di mercato.
(37) Si raccomanda l'inclusione nel migliore dei modi dell'interesse maturato.
(38) Non segnalato se i valori di mercato (e le rispettive altre variazioni di volume/operazioni) sono segnalati.».