7.5.2015
|
IT
|
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
|
L 116/5
|
REGOLAMENTO (UE) 2015/730 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 aprile 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1 e l'articolo 6, paragrafo 4,
visto il parere della Commissione europea (2),
considerando quanto segue:
(1)
|
Al fine di fornire alla Banca centrale europea (BCE) statistiche adeguate sulle attività finanziarie del sottosettore delle imprese di assicurazione negli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, gli «Stati membri dell'area dell'euro»), il regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/50) (3) ha introdotto nuovi obblighi di segnalazione statistica per le imprese di assicurazione. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea (BCE/2012/24) (4) dovrebbe essere modificato per stabilire obblighi di segnalazione statistica sulle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione. Al fine di minimizzare l'onere di segnalazione, alle banche centrali nazionali (BCN) dovrebbe essere data la facoltà di combinare gli obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) con quelli imposti ai sensi del regolamento (UE) n. 1374/2014.
|
(2)
|
Sussiste uno stretto legame tra i dati in merito alle disponibilità in titoli delle imprese di assicurazione raccolti dalle BCN per fini statistici ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) e i dati raccolti dalle autorità nazionali competenti (ANC) a fini di vigilanza nel quadro istituto dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). L'articolo 70 della direttiva 2009/138/CE prevede che le ANC possono trasmettere informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni ai sensi di tale direttiva alle BCN e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie. Alla luce del mandato generale conferito alla BCE ai sensi dell'articolo 5.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC») di cooperare con altri organismi in materia di statistiche e al fine di limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione dei compiti, le BCN possono, nei limiti del possibile, ricavare i dati oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, inclusa la relativa legislazione nazionale di attuazione, tenuto conto delle condizioni stabilite in meccanismi di cooperazione tra la BCN e l'ANC competenti.
|
(3)
|
Il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito, il «SEC 2010») richiede che le attività e le passività delle unità istituzionali siano segnalate nel paese di residenza. Al fine di minimizzare gli oneri di segnalazione, se le BCN ricavano i dati che devono essere segnalati dalle imprese di assicurazione (IA) da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le disponibilità in titoli delle succursali delle IA le cui sedi centrali sono ubicate nello Spazio economico europeo (SEE) possono essere cumulate con quelle di tali sedi centrali. In tale caso, si dovrebbero raccogliere informazioni limitate relative a succursali di IA ai fini di monitorare le loro dimensioni ed eventuali conseguenti scostamenti rispetto al principio della residenza del SEC 2010.
|
(4)
|
Pertanto, il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) dovrebbe essere modificato di conseguenza,
|
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
Il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1)
|
all'articolo 1 è inserita la seguente definizione:
«8a.
|
il termine “impresa di assicurazione” (IA) ha il significato di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea (BCE /2014/50) (*).
|
(*) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).»"
; |
2)
|
l'articolo 2 è modificato come segue:
a)
|
i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono costituiti da IFM, FI, SV, IA, custodi e imprese a capo di gruppi bancari residenti, identificati dal Consiglio direttivo come gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 4 e a cui sono stati notificati i propri obblighi di segnalazione ai sensi del paragrafo 5 (di seguito collettivamente “soggetti dichiaranti effettivi” e individualmente “soggetto effettivamente dichiarante”).
2. Se un FCM, un FI, una SV o una IA non ha personalità giuridica ai sensi del proprio diritto nazionale, i legali rappresentanti, o in assenza di rappresentanza formale, le persone che ai sensi del diritto nazionale applicabile rispondono del loro agire, sono responsabili per la segnalazione delle informazioni richieste ai sensi del presente regolamento.» ; |
b)
|
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione tra le IA sono costituiti da:
a)
|
IA registrate e residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato, comprese le controllate di società madri aventi sede al di fuori di esso;
|
b)
|
succursali di IA specificate al punto a) che siano residenti al di fuori del territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato;
|
c)
|
succursali di IA residenti nel territorio dello Stato membro dell'area dell'euro interessato ma la cui sede centrale è situata al di fuori del SEE.
|
A scanso di dubbi, le succursali di IA residenti nel territorio di uno Stato membro dell'area dell'euro e la cui sede centrale è situata nel SEE non rientrano tra gli operatori effettivamente soggetti all'obbligo di segnalazione.» ; |
|
3)
|
L'articolo 3 è modificato come segue:
a)
|
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. IFM, FI, SV, IA e custodi forniscono alla BCN competente i dati titolo per titolo sulle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, in conformità al paragrafo 5, i dati sulle operazioni finanziarie relative al mese o al trimestre di riferimento o le informazioni statistiche necessarie per calcolare tali operazioni, in relazione alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN, ai sensi della parte 2 dell'allegato I. Tali dati sono segnalati con frequenza trimestrale o mensile in conformità alle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti.» ; |
b)
|
sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
«2 bis. La BCN competente richiede che i custodi segnalino con frequenza trimestrale o mensile, ai sensi delle istruzioni di segnalazione definite dalle BCN competenti, i dati titolo per titolo e le informazioni sugli investitori rispetto alle posizioni alla fine del trimestre o del mese e, ai sensi del paragrafo 5, le operazioni finanziarie relative al trimestre o al mese di riferimento, in relazione ai titoli con codice ISIN che tengono in custodia per conto di IA;
2 ter. Ove le BCN ricavino i dati che devono essere segnalati dalle IA ai sensi del presente regolamento da quelli raccolti ai sensi della direttiva 2009/138/CE, le IA devono fornire alla BCN competente, con frequenza annuale, i dati aggregati o titolo per titolo sulle posizioni alla fine dell'anno di titoli con codice ISIN, ulteriormente suddivisi per le disponibilità totali nazionali dell'IA e le disponibilità totali delle sue succursali in ogni paese SEE e al di fuori del SEE, ai sensi della parte 8 dell'allegato I. In tale caso, le IA che contribuiscono alla segnalazione annuale devono rappresentare una quota pari almeno al 95 % del totale delle disponibilità da parte di IA di titoli con codice ISIN nello Stato membro dell'area dell'euro interessato.» ; |
c)
|
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, incluse le relative deroghe, fanno salvi gli obblighi di segnalazione stabiliti a) nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32); b) nel regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8); c) nel regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30); e d) nel regolamento (UE) n. 1374/2014 (ECB/2014/50).» ; |
d)
|
sono aggiunti i seguenti paragrafi da 8 a 11:
«8. La BCN competente richiede che le imprese a capo di gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione forniscano, con frequenza trimestrale, le informazioni richieste nella parte 6 dell'allegato I con l'indicatore “l'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione” (titolo per titolo), sui titoli con codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e sui titoli senza codice ISIN detenuti dal proprio gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6.
9. Le BCN possono ottenere i dati sulle disponibilità in titoli delle IA che devono essere segnalati ai sensi del presente regolamento dai seguenti dati raccolti nel quadro stabilito dalla direttiva 2009/138/CE:
a)
|
dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza trasmessi alle BCN dalle ANC, tanto nel caso che la BCN e la ANC siano enti separati che in quello in cui siano integrati in un'unica istituzione, in conformità ai meccanismi di cooperazione tra i due enti; ovvero
|
b)
|
dati contenuti in modelli per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza, trasmessi da soggetti dichiaranti direttamente e contemporaneamente ad una BCN e ad una ANC.
|
10. Ove un modello per la segnalazione quantitativa per le segnalazioni a fini di vigilanza contenga dati necessari all'adempimento degli obblighi di segnalazione statistica per le IA ai sensi del presente regolamento, le BCN hanno accesso all'intero modello per garantire la qualità dei dati.
11. Gli Stati membri possono istituire meccanismi di cooperazione per provvedere alla raccolta centralizzata da parte dell'ANC competente di informazioni che soddisfino sia gli obblighi di raccolta dei dati nell'ambito del quadro istituito dalla direttiva 2009/138/CE, sia gli obblighi supplementari di raccolta dei dati stabiliti dal presente regolamento, in conformità al diritto nazionale e ai termini di riferimento armonizzati definiti dalla BCE.» ; |
|
4)
|
L'articolo 4 è modificato come segue:
a)
|
al paragrafo 1, lettera a), la prima frase del punto i) è sostituita dalla seguente:
«le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 40 %;»;
|
b)
|
al paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
«i)
|
le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IFM, FI, SV, IA e custodi, a condizione che, in termini di posizioni, il contributo complessivo per settore o sottosettore di IFM, FI, SV, IA e custodi esentati alle disponibilità nazionali di IFM, FI, SV, IA e custodi, rispettivamente, non ecceda il 5 %;»
|
;
|
c)
|
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. le BCN possono esentare, del tutto o parzialmente, gli EC dagli obblighi di segnalazione, a condizione che il contributo complessivo all'ammontare totale dei titoli detenuti dagli EC esentati nello Stato membro dell'area dell'euro interessato, in termini di posizioni, non ecceda il 5 %; tale soglia può tuttavia essere innalzata al 15 % per i primi due anni successivi all'inizio dell'attività di segnalazione ai sensi del presente regolamento;»
|
d)
|
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
«2 bis. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di IA nel modo seguente:
a)
|
le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che il contributo complessivo dei titoli detenuti dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 5 %; o
|
b)
|
le BCN hanno facoltà di concedere deroghe alle IA sulla base delle disponibilità totali in titoli con codice ISIN detenuti da IA, a condizione che:
i)
|
il contributo complessivo detenuto dalle IA esentate all'ammontare totale di titoli nello Stato membro dell'area dell'euro interessato non ecceda, in termini di posizioni, il 20 %; e
|
ii)
|
i dati segnalati direttamente dalle IA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.»
|
|
; |
e)
|
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutti i FCM, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dai FCM dell'area dell'euro.
4. Le BCN hanno facoltà di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, a favore di tutte le SV, a condizione che il totale delle loro disponibilità in titoli con codice ISIN costituisca meno del 2 % dei titoli detenuti dalle SV dell'area dell'euro.» ; |
f)
|
al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
|
Le BCN hanno facoltà di esentare i custodi, del tutto o in parte, dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, a condizione che i dati segnalati direttamente dalle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e i dati segnalati dai custodi con riguardo alle disponibilità delle IA non soggette a segnalazione diretta rappresentino congiuntamente, titolo per titolo, il 95 % o più del totale delle disponibilità in titoli con codice ISIN delle IA in ciascuno Stato membro dell'area dell'euro.»
|
;
|
g)
|
è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
«6 bis. Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 3, paragrafo 8, a favore delle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione, a condizione che le BCN possano ricavare da dati raccolti da altre fonti i dati che devono essere segnalati dalle imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione.» ; |
h)
|
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le BCN possono decidere di concedere deroghe agli obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento, qualora i soggetti dichiaranti effettivi segnalino gli stessi dati ai sensi del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), del regolamento (CE) n. 958/2007 (BCE/2007/8), del regolamento (CE) n. 24/2009 (BCE/2008/30), o del regolamento (UE) n. 1374/2014 (BCE/2014/50), ovvero qualora le BCN possano ricavare gli stessi data in altro modo, in conformità ai requisiti statistici minimi specificati nell'allegato III.» ; |
|
5)
|
è inserito il seguente articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
Fusioni, scissioni e riorganizzazioni
In caso di operazioni di fusione, scissione o riorganizzazione che possano incidere sull'adempimento degli obblighi statistici, i soggetti dichiaranti interessati, una volta che l'intenzione di realizzare tali operazioni sia divenuta di pubblico dominio e in debito anticipo rispetto a quando l'operazione inizierà a produrre effetti, informano la BCN competente, direttamente o tramite l'ANC competente, in conformità ai meccanismi di cooperazione, delle procedure previste per adempiere agli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.» ; |
6)
|
è inserito il seguente articolo 10 bis:
«Articolo 10 bis
Prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/ 2015/18) (**)
1. La prima segnalazione successiva all'entrata in vigore del regolamento (UE) 2015/730 (BCE/2015/18) inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2015, se non diversamente specificato nel presente articolo.
2. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016.
3. La prima segnalazione da parte dei custodi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, inizia con i dati relativi al periodo di riferimento di marzo 2016.
4. La prima segnalazione da parte delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 ter, inizia con i dati annuali relativi all'anno di riferimento 2016.
(**) Regolamento (UE) 2015/730 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1011/2012 relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (BCE/2015/18) (GU L 116 del 7.5.2015, pag. 5).»"
|
Articolo 2
Modifiche degli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24)
Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) sono modificati in conformità agli allegati I e II del presente regolamento.
Articolo 3
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2015.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) GU C 72 del 28.2.2015, pag. 3.
(3) Regolamento (UE) n. 1374/2014 della Banca centrale europea, del 28 novembre 2014, sugli obblighi di segnalazione statistica delle imprese di assicurazione (BCE/2014/50) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 36).
(4) Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (GU L 305 dell'1.11.2012, pag. 6).
(5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1)
|
la parte 1 è modificata come segue:
a)
|
la prima frase del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:
«IFM, FI e custodi, nel segnalare i dati relativi alle proprie disponibilità in titoli o ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori residenti, devono fornire le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:»; e
|
b)
|
la prima frase del paragrafo 2 è sostituita dalla seguente:
«Le SV e IA forniscono le informazioni statistiche secondo uno dei seguenti metodi:» ; |
|
2)
|
la parte 2 è sostituita dalla seguente:
«PARTE 2
Dati relativi alle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN detenute da IFM, FI, SV, IA e custodi
Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi in relazione alle proprie disponibilità in titoli. Le segnalazioni avvengono ai sensi alle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:
a)
|
sono segnalati i dati relativi ai campi 1 e 2;
|
b)
|
sono segnalati i dati ai sensi del punto i) o del punto ii), come segue:
i)
|
qualora IFM, FI, SV, IA e custodi segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 6; o
|
ii)
|
qualora IFM, FI, SV, IA e custodi non segnalino le operazioni finanziarie titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi al campo 6, ove richiesto dalla BCN competente.
|
|
La BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 1 e 3, in luogo dei dati in conformità al punto a). In tal caso, in luogo dei dati in conformità al punto b), sono segnalati anche i dati relativi al campo 5 e, ove richiesto dalla BCN competente, al campo 7.
La BCN competente ha altresì facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV, IA e i custodi segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 4.
Campo
|
Descrizione
|
1
|
Codice ISIN
|
2
|
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
|
2b
|
Base di quotazione
|
3
|
Valore di mercato
|
4
|
Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
|
5
|
Operazioni finanziarie
|
6
|
Altre variazioni di volume al valore nominale
|
7
|
Altre variazioni di volume al valore di mercato»
|
; |
3)
|
la parte 3 è modificata come segue:
a)
|
la frase seguente è aggiunta prima della tavola:
«I custodi che segnalano le disponibilità delle IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis, devono segnalare i dati relativi al campo 9 o al campo 10.» ; |
b)
|
la tavola è sostituita dalla seguente:
«Campo
|
Descrizione
|
1
|
Codice ISIN
|
2
|
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
|
2b
|
Base di quotazione
|
3
|
Settore del detentore:
—
|
Imprese di assicurazione (S.128)
|
—
|
Altri intermediari finanziari (S.125), escluse le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, gli ausiliari finanziari (S.126), prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)
|
—
|
Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125)
|
—
|
Società non finanziarie (S.11)
|
—
|
Amministrazioni pubbliche (S.13) (1)
|
—
|
Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (2)
|
|
4
|
Valore di mercato
|
5
|
Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
|
6
|
Operazioni finanziarie
|
7
|
Altre variazioni di volume al valore nominale
|
8
|
Altre variazioni di volume al valore di mercato
|
9
|
Istituzione detentrice
|
10
|
Istituzione detentrice soggetta a obblighi di segnalazione diretta
|
;
|
|
4)
|
la parte 6 è modificata come segue:
a)
|
l'ultima frase è sostituita dalla seguente:
«La BCN competente può anche scegliere di richiedere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino i dati relativi ai campi 2b, 3 e 6» ; |
b)
|
la tavola è sostituita dalla seguente:
«Campo
|
Descrizione
|
Opzioni di segnalazione alternative
|
1
|
Codice ISIN
|
|
ii)
|
individuazione separata degli organismi residenti e dei non residenti
|
|
|
2
|
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
|
2b
|
Base di quotazione
|
3
|
Valore di mercato
|
4
|
Organismi residenti/organismi non residenti
|
|
5
|
Organismo del gruppo
|
|
6
|
L'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione
|
|
|
|
|
|
5)
|
la parte 7 è modificata come segue:
a)
|
il primo paragrafo è sostituito dal seguente:
«Per ciascun titolo cui non sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito a breve termine” (F.31), “titoli di credito a lungo termine” (F.32), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente possono essere segnalati dagli investitori finanziari appartenenti a IFM, FI, SV o IA e dai custodi. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle regole seguenti e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:» ; |
b)
|
i punti i) e ii) della lettera a) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
|
i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o
|
ii)
|
i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6, 7 e da 9 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento.»
|
;
|
c)
|
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
|
Per i custodi che segnalino dati in merito ai titoli che tengono in custodia per conto di investitori finanziari residenti non soggetti all'obbligo di segnalare le proprie disponibilità in titoli e per conto di investitori non finanziari, i dati trimestrali o mensili possono essere segnalati come segue:
i)
|
i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o
|
ii)
|
i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4), i dati relativi ai campi 6 e da 8 a 15, nonché al campo 16 o ai campi 17 e 18, per il trimestre o il mese di riferimento.
|
I custodi che segnalino le disponibilità di IA ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 bis non devono segnalare i dati relativi ai campi 22 o 23.»
|
;
|
d)
|
è aggiunta la seguente lettera c):
«c)
|
Per le imprese a capo di gruppi bancari che segnalino dati sui titoli detenuti dal loro gruppo, inclusi gli organismi non residenti, i dati trimestrali possono essere segnalati come segue:
i)
|
i dati relativi ai campi da 1 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4) e i dati relativi ai campi 6 e da 9 a 15, per il trimestre di riferimento, titolo per titolo, utilizzando un codice identificativo quale il CUSIP, il SEDOL, il codice identificativo assegnato da una BCN ecc.; o
|
ii)
|
i dati aggregati relativi ai campi da 2 a 4 (possono segnalarsi i dati relativi al campo 5 in luogo di quelli relativi ai campi 2 e 4) e i dati relativi ai campi 6 e da 9 a 15, per il trimestre di riferimento.
|
I dati di cui ai punti i) e ii) sono segnalati in conformità ad una delle seguenti opzioni:
i)
|
aggregati per l'intero gruppo; o
|
ii)
|
separatamente per gli organismi residenti e per gli organismi non residenti del gruppo. In questo caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 19; o
|
iii)
|
separatamente da ciascun organismo del gruppo. In questo caso, sono segnalati anche i dati relativi al campo 20.
|
La BCN competente può richiedere che le imprese a capo dei gruppi soggetti agli obblighi di segnalazione segnalino anche i dati relativi al campo 21.»
|
;
|
e)
|
la tavola è sostituita dalla seguente:
«Campo
|
Descrizione
|
1
|
Codice di identificazione dei titoli (codice identificativo attribuito dalla BCN, CUSIP, SEDOL, altro)
|
2
|
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (3)
|
3
|
Base di quotazione
|
4
|
Valore di prezzo
|
5
|
Valore di mercato
|
6
|
Strumenti:
—
|
Titoli di credito a breve termine (F.31)
|
—
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32)
|
—
|
Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)
|
|
7
|
Settori o sottosettori di investitori che segnalano dati in merito alle proprie disponibilità in titoli:
—
|
Autorità bancaria centrale (S.121)
|
—
|
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)
|
—
|
Fondi comuni monetari (S.123)
|
—
|
Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)
|
—
|
Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125)
|
—
|
Imprese di assicurazione (S.128)
|
|
8
|
Settori o sottosettori degli investitori segnalati dai custodi:
—
|
Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)
|
—
|
Imprese di assicurazione (S.128)
|
—
|
Società non finanziarie (S.11)
|
—
|
Amministrazioni pubbliche (S.13) (4)
|
—
|
Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (5)
|
|
9
|
Settore o sottosettore dell'emittente:
—
|
Autorità bancarie centrali (S.121)
|
—
|
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)
|
—
|
Fondi comuni monetari (S.123)
|
—
|
Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)
|
—
|
Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)
|
—
|
Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S.125)
|
—
|
Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) (6)
|
—
|
Società non finanziarie (S.11)
|
—
|
Amministrazioni pubbliche (S.13)
|
—
|
Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (7)
|
|
10
|
Investimenti di portafoglio o investimenti diretti
|
11
|
Disaggregazione per paese dell'investitore
|
12
|
Disaggregazione per paese dell'emittente
|
13
|
Valuta di denominazione dei titoli
|
14
|
Data di emissione
|
15
|
Data di scadenza
|
16
|
Operazioni finanziarie
|
17
|
Aggiustamenti da rivalutazione
|
18
|
Altre variazioni di volume
|
19
|
Organismi residenti/Organismi non residenti
|
20
|
Organismo del gruppo
|
21
|
L'emittente fa parte del gruppo soggetto agli obblighi di segnalazione
|
22
|
Istituzione detentrice
|
23
|
Istituzione detentrice soggetta a obblighi di segnalazione diretta
|
;
|
|
6)
|
è aggiunta la seguente parte 8:
«PARTE 8
Segnalazione annuale da parte delle IA delle proprie disponibilità in titoli con codice ISIN
Per ciascun titolo cui sia stato assegnato un codice ISIN classificato entro le categorie “titoli di credito” (F.3), “azioni quotate” (F.511) o “quote e partecipazioni in fondi di investimento” (F.52), i dati relativi ai campi di cui alla tavola seguente sono segnalati dalle IA in relazione alle proprie disponibilità in titoli, con frequenza annuale. Le segnalazioni avvengono ai sensi delle seguenti disposizioni e in conformità alle definizioni di cui all'allegato II:
a)
|
se le IA segnalano dati titolo per titolo, sono segnalati i dati relativi ai campi 1, 2 e 4;
|
b)
|
la BCN competente ha facoltà di richiedere che gli investitori finanziari appartenenti a IA segnalino anche i dati relativi ai campi 2b e 3;
|
c)
|
se le IA segnalano dati aggregati, sono segnalati i dati relativi ai campi 3 e da 4 a 8.
|
Campo
|
Descrizione
|
1
|
Codice ISIN
|
2
|
Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato
|
2b
|
Base di quotazione
|
3
|
Valore di mercato
|
4
|
Disaggregazione geografica del detentore (singoli paesi SEE, paesi non-SEE)
|
5
|
Strumenti:
—
|
Titoli di credito a breve termine (F.31)
|
—
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32)
|
—
|
Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)
|
|
6
|
Settore o sottosettore dell'emittente:
—
|
Autorità bancarie centrali (S.121)
|
—
|
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)
|
—
|
Fondi comuni monetari (S.123)
|
—
|
Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)
|
—
|
Altre società finanziarie, escluse le istituzioni finanziarie monetarie, i fondi di investimento, le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione, le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125+S.126+S.127)
|
—
|
Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (suddivisione di S. 125)
|
—
|
Imprese di assicurazione e fondi pensione (S.128+S.129) (8)
|
—
|
Società non finanziarie (S.11)
|
—
|
Amministrazioni pubbliche (S.13)
|
—
|
Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14+S.15) (9)
|
|
7
|
Disaggregazione per paese dell'emittente
|
8
|
Valuta di denominazione dei titoli
|
|
(1) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(2) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
(3) Per i dati aggregati: numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato con lo stesso valore di prezzo (si veda il campo 4).
(4) Ove disponibili, i sottosettori “amministrazione centrale” (S.1311), “amministrazioni di Stati federati” (S.1312), “amministrazioni locali” (S.1313) ed “enti di previdenza e assistenza sociale” (S.1314) sono segnalati con identificazione separata.
(5) Ove disponibili, i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15) sono segnalati con identificazione separata.
(6) Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.
(7) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
(8) Ove disponibili, i settori “imprese di assicurazione” (S.128) e “fondi pensione” (S.129) sono segnalati con identificazione separata.
(9) La BCN competente può richiedere che i soggetti effettivamente dichiaranti identifichino separatamente i sottosettori “famiglie” (S.14) e “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” (S.15).»
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE/2012/24) è modificato come segue:
1)
|
la tavola della parte 1 è sostituita dalla seguente:
«Categoria
|
Descrizione delle caratteristiche principali
|
1.
|
Titoli di credito (F.3)
|
|
I titoli di credito sono strumenti negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito. Essi presentano le seguenti caratteristiche:
a) data di emissione: la data in cui il titolo è stato emesso;
b) prezzo di emissione: il prezzo al quale gli investitori acquistano il titolo al momento dell'emissione;
c) data di rimborso o data di scadenza: la data in cui, secondo il contratto, sarà effettuato il rimborso definitivo del capitale;
d) prezzo di rimborso o valore facciale: l'importo che l'emittente pagherà al detentore del titolo alla scadenza di questo;
e) scadenza originaria: periodo che intercorre tra la data di emissione e la data del pagamento finale stabilita nel contratto;
f) vita residua: periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data del rimborso definitivo stabilita nel contratto;
g) tasso cedolare: il tasso di interesse che l'emittente versa ai detentori dei titoli di credito; il tasso può essere fisso per tutta la durata del titolo o variare in funzione dell'inflazione, dei tassi di interessi o dei prezzi di talune attività; le cambiali e le obbligazioni a tasso zero non comportano il pagamento di interessi;
h) data della cedola: la data alla quale l'emittente versa gli interessi ai detentori dei titoli di credito;
i) denominazione: il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso e il tasso cedolare possono essere espressi (o rimborsati) in moneta nazionale o in valuta estera.
Il rating dei titoli di credito, cioè la valutazione dell'affidabilità creditizia delle single emissioni di titoli, è assegnato da agenzie riconosciute sulla base delle varie classi di rating.
Con riguardo alla lettera c), la data di scadenza può coincidere con la data di conversione di un titolo di credito in azioni. In questo caso per convertibilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni ordinarie dell'emittente. Per scambiabilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni di un'altra società diversa dall'emittente. I titoli di credito perpetuo, che non hanno una scadenza prestabilita, sono classificati come titoli di credito.
|
1a.
|
Titoli di credito a breve termine (F.31)
|
|
Titoli di credito la cui scadenza originaria sia pari o inferiore a un anno e titoli di credito a vista, rimborsabili su richiesta del creditore.
|
1b.
|
Titoli di credito a lungo termine (F.32)
|
|
Titoli di credito la cui scadenza originaria sia superiore a un anno o a scadenza indeterminata.
|
2.
|
Azioni e altre partecipazioni (F.51)
|
|
Le azioni e le altre partecipazioni sono attività finanziarie rappresentative del diritto sul valore residuo di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori. La proprietà di partecipazioni in organismi giuridici è normalmente comprovata da azioni, quote, ricevute di deposito, partecipazioni o documenti simili.
Le azioni e le altre partecipazioni sono suddivise in: azioni quotate (F.511); azioni non quotate (F.512); e altre partecipazioni (F.519).
|
2a.
|
Azioni quotate (F.511)
|
|
Le azioni quotate sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L'esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato.
|
3.
|
Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)
|
|
Le quote di fondi di investimento sono partecipazioni in fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie.
Le quote di fondi di investimento sono suddivise in: quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (FCM) (F.521); e quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai FCM (F.522).»
|
|
2)
|
la tavola nella parte 2 è sostituita dalla seguente:
«Settore
|
Definizione
|
1.
|
Società non finanziarie (S.11)
|
|
Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore comprende anche le quasi- società non finanziarie.
|
2.
|
Autorità bancarie centrali (S.121)
|
|
Il sottosettore delle autorità bancarie centrali (S.121) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'emettere moneta, nel garantirne il valore all'interno e all'esterno del paese e nel detenere, in tutto o in parte, le riserve internazionali del paese.
|
3.
|
Istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali (S.122)
|
|
Il sottosettore degli istituti di deposito, escluse le autorità bancarie centrali, (S.122) è costituito da tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e degli FCM, la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o prossimi sostituti dei depositi da unità istituzionali, cioè non soltanto da IFM, e nel concedere crediti e/o effettuare investimenti mobiliari per proprio conto.
|
4.
|
Fondi comuni monetari (FCM) (S.123)
|
|
Il sottosettore dei fondi comuni monetari (S.123) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelle classificate nei sottosettori delle autorità bancarie centrali e delle istituzioni di credito. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento come prossimi sostituti dei depositi di unità istituzionali e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in quote o partecipazioni in fondi comuni monetari, titoli di credito a breve termine e/o depositi.
I fondi di investimento del tipo di fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni sono prossimi sostituti dei depositi.
|
5.
|
Fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124)
|
|
Il sottosettore dei fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (S.124) è costituito da tutti i fondi comuni di investimento che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, tranne quelli classificati nel sottosettore dei fondi comuni monetari. La loro attività consiste nell'emettere quote o partecipazioni in fondi di investimento che non sono prossimi sostituti dei depositi e nell'effettuare investimenti per proprio conto principalmente in attività finanziarie diverse dalle attività finanziarie a breve termine e in attività non finanziarie (generalmente immobiliari). I fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprendono i fondi comuni di investimento mobiliare, le società di investimento a capitale variabile e le altre società di investimento le cui quote o partecipazioni non sono considerate prossimi sostituti dei depositi.
|
6.
|
Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125)
|
|
Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione, (S.125) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi o quote in fondi di investimento o in relazione con assicurazioni, pensioni e garanzie standard.
|
7.
|
Società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione (“SV”)
|
|
Le società veicolo finanziarie preposte a operazioni di cartolarizzazione sono società che effettuano operazioni di cartolarizzazione. Se rispondono ai criteri per la classificazione come unità istituzionali sono classificate nel sottosettore S.125, altrimenti sono considerate parte integrante della società madre.
|
8.
|
Ausiliari finanziari (S.126)
|
|
Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell'esercitare attività strettamente correlate all'intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari.
|
9.
|
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive (S.127)
|
|
Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti.
|
10.
|
Imprese di assicurazione (S.128)
|
|
Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi.
|
11.
|
Fondi pensione (S.129)
|
|
Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come i sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità.
|
12.
|
Amministrazioni pubbliche (S.13)
|
|
Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi e individuali e che sono finanziati da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese.
Il settore delle amministrazioni pubbliche è suddiviso in quattro sottosettori: amministrazioni centrali (S.1311); amministrazioni di Stati federati (S.1312); amministrazioni locali (S.1313); enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314).
|
|
Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale.
|
14.
|
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15)
|
|
Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale.»
|
|
3)
|
la parte 3 è modificata come segue:
a)
|
la frase seguente è aggiunta al paragrafo 2:
«In particolare, le operazioni finanziarie includono la cancellazione del debito di comune accordo tra il debitore e il creditore (cancellazione o remissione di debiti).» ; |
b)
|
il primo trattino del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«—
|
Le rivalutazioni del prezzo comprendono le modifiche che avvengono nel periodo di riferimento sul valore delle posizioni di fine periodo a causa di modifiche del valore di riferimento al quale sono registrate, cioè i guadagni o le perdite in conto capitale. Esse includono anche le variazioni di crediti finanziari a seguito di cancellazioni parziali che rispecchiano valori reali di mercato di crediti finanziari negoziabili.»
|
;
|
c)
|
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
|
Le altre variazioni di volume si riferiscono alle variazioni di volume delle attività che possono verificarsi dal lato dell'investitore, a causa di uno dei seguenti fattori: a) un'alterazione nella copertura statistica della popolazione (ad esempio la riclassificazione e la ristrutturazione di unità istituzionali (*); b) la riclassificazione delle attività; c) errori di segnalazione corretti in relazione a dati segnalati solo per un arco temporale ridotto; d) la cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili, quando questi sono in forma di titoli, da parte dei creditori; o e) variazione di residenza dell'investitore.
|
(*) Ad esempio, nel caso di fusioni ed acquisizioni la trasmissione alla società incorporante delle attività e passività finanziarie esistenti tra la società incorporata e terzi.»"
|
|