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Documento 52015AB0010

Parere della Banca centrale europea, del 13 marzo 2015, su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (CON/2015/10)

GU C 175 del 29.5.2015, pagg. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 175/2


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 13 marzo 2015

su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio

(CON/2015/10)

(2015/C 175/02)

Introduzione e base giuridica

In data 17 dicembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Parlamento europeo una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sugli indici dei prezzi al consumo armonizzati (1) (IPCA) (di seguito la «proposta di regolamento»). Tale atto sarebbe destinato ad abrogare e sostituire il regolamento (CE) del Consiglio n. 2494/95 (2). In data 26 gennaio 2015 la BCE è stata consultata sulla medesima proposta dal Consiglio dell’Unione europea.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell’articolo 127, paragrafo 4, e dell’articolo 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta di regolamento rientra negli ambiti di competenza della BCE in quanto questa è uno degli utilizzatori chiave delle statistiche IPCA. Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati sono indicatori importanti nel contesto della politica monetaria. Essi rivestono un’importanza cruciale per l’obiettivo principale della BCE del mantenimento della stabilità dei prezzi nell’area dell’euro (3), dato che decisioni efficaci di politica monetaria dipendono da statistiche sugli IPCA affidabili e di elevata qualità. Essi supportano altresì i compiti dell’Eurosistema nel settore della stabilità del mercato finanziario (4).

In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1.   Osservazioni di carattere generale

La BCE valuta favorevolmente gli sforzi intrapresi dalla Commissione europea (Eurostat) in vista della revisione e della modernizzazione del quadro giuridico dell’Unione per la compilazione delle statistiche sugli IPCA.

2.   Consultazione della BCE e suo coinvolgimento nei lavori preparatori e di attuazione

2.1.

Considerati i sistematici contributi della BCE al quadro degli IPCA e l’importanza di statistiche sugli IPCA di elevata qualità ai fini di una politica monetaria efficace e, in particolare, in vista del perseguimento dell’obiettivo principale della BCE della stabilità dei prezzi, la BCE dovrebbe continuare ad essere consultata su future modifiche di tale quadro (5).

2.2.

In particolare, ai sensi degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato, la BCE deve essere consultata su qualsiasi atto di esecuzione o delegato che la Commissione possa adottare in base al quadro giuridico rivisto degli IPCA (6). L’obbligo di consultare la BCE, ed i benefici connessi a tale consultazione, sono stati sottolineati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Commissione c. BCE  (7).

2.3.

In coerenza con le disposizioni vigenti del regolamento (CE) n. 2494/95 (8), e indipendentemente dalla collaborazione nella preparazione degli atti legislativi, il considerando 2 della proposta di regolamento dovrebbe riflettere la competenza consultiva della BCE in relazione agli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base della proposta di regolamento.

3.   Uso degli atti delegati e degli atti di esecuzione

3.1.

In relazione al potere della Commissione di adottare atti delegati sulla base dell’articolo 290 del trattato, la BCE ritiene che costituiscano elementi essenziali della proposta di regolamento la soglia al di sotto della quale gli Stati membri non sono obbligati a fornire sottoindici degli indici armonizzati, e la lista dei sottoindici che gli Stati membri non sono tenuti a costruire (9). Tali elementi sono fondamentali per assicurare indici dei prezzi al consumo ben fondati ed armonizzati. Modifiche a tali parametri hanno un effetto diretto sulla copertura e la solidità degli indici. Essi esercitano una significativa influenza sulla qualità e l’affidabilità dell’indice. La BCE è pertanto dell’avviso che degli atti delegati non costituiscano lo strumento giuridico appropriato da utilizzare per stabilire le norme che regolano tali elementi chiave del quadro degli IPCA. Simili aspetti dovrebbero essere determinati e fissati nella proposta di regolamento. La BCE suggerisce di inserire nell’articolo 5, paragrafi 6 e 7, le ben note soglie corrispondenti al peso di 1/1 000 delle spese totali coperte dagli IPCA e di 1/100 per gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari e gli indici dei prezzi delle abitazioni, rispettivamente.

3.2.

La BCE valuta favorevolmente il testo proposto per l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato con l’articolo 2, lettera q), sulla raccolta di informazioni relative ai «prezzi amministrati» come parte delle «informazioni di base» che devono essere fornite in riferimento agli IPCA (e agli IPCA ad aliquote fiscali costanti). La BCE monitora l’evoluzione dei prezzi che siano fissati direttamente da un’autorità amministrativa (a livello centrale, regionale o locale, ivi compresi i regolatori nazionali) o influenzati da essa in misura significativa, nonché l’impatto di tali dinamiche sul complesso dell’IPCA. Tale informazione è invero molto utile per l’analisi degli andamenti dell’inflazione. Sono tuttavia necessarie ulteriori indicazioni in relazione alla classificazione dei prezzi come non amministrati, in larga parte amministrati o interamente amministrati. Tale classificazione è spesso ambigua. Per gli indici che si riferiscono a prezzi amministrati, o li escludono, la BCE accoglierebbe con favore il fatto che la Commissione fornisca indicazioni che assicurino la definizione e l’applicazione armonizzate di tali concetti in un atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della proposta di regolamento.

4.   Aspetti metodologici

4.1.

La BCE concorda con la Commissione che il nuovo quadro giuridico non può costituire un regresso rispetto agli attuali requisiti per la compilazione di indici armonizzati, in termini di garanzia di qualità e di coerenza. I risultati positivi raggiunti negli ultimi venti anni, a partire dall’adozione del regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbero essere mantenuti e, ove possibile, migliorati.

4.2.

L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della proposta di regolamento introduce un margine più ampio per le differenze sistematiche nei tassi di crescita annuale degli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (indice di prezzo OOH) e delle abitazioni (IPAB) che possono tradursi in scostamenti dai concetti o dai metodi stabiliti nella proposta di regolamento. Mentre il regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione (10) tace sul punto, la BCE raccomanda vivamente l’applicazione dello standard di 0,1 punti percentuali che è adottato per valutare la comparabilità dei sottoindici dell’IPCA. Tal risultato potrebbe essere raggiunto eliminando la lettera b) dell’articolo 4, paragrafo 2, della proposta di regolamento e rimuovendo il limite dell’ambito di applicazione della lettera a) della medesima disposizione. Requisiti di comparabilità poco stringenti pregiudicherebbero la qualità dei sottoindici OOH e IPAB.

4.3.

La costruzione di sottoindici ad intervalli meno frequenti di quelli richiesti dalla proposta di regolamento dovrebbe restare soggetta alla previa approvazione della Commissione (Eurostat). Ciò è attualmente assicurato dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2494/95 (11). La medesima condizione dovrebbe essere rispecchiata nell’articolo 6, paragrafo 3, della proposta di regolamento, nonché nel regolamento di esecuzione.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di regolamento sia modificata, proposte redazionali specifiche sono a tal fine contenute in un documento di lavoro tecnico, e accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 13 marzo 2015

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2014) 724 final.

(2)  Regolamento (CE) n. 2494/95, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

(3)  Cfr. l’articolo 127, paragrafo 1, del trattato e il primo periodo dell’articolo 2 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «statuto del SEBC»).

(4)  Cfr. il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2, e l’articolo 127, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 139, paragrafo 2, lettera c), del trattato, e il primo trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 3.3 congiuntamente all’articolo 42.1 dello statuto del SEBC.

(5)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95, ai sensi del quale la Commissione è tenuta a richiedere il parere della BCE sulle misure che propone di sottoporre al Comitato del sistema statistico europeo.

(6)  Cfr., ad esempio, il paragrafo 1.3 del Parere della Banca centrale europea del 15 febbraio 2007 a richiesta del Consiglio dell’Unione europea in relazione a otto proposte di modifica delle Direttive 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE e 2002/87/CE, con riguardo alle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (CON/2007/4), (2007/C 39/01) (GU C 39 del 23.2.2007, pag. 1); paragrafo 2 del Parere della Banca centrale europea del 19 ottobre 2012 in merito alla proposta di regolamento della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2214/96 relativo all’indice dei prezzi armonizzati al consumo (IPCA): trasmissione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA, per quanto riguarda la costituzione di indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti, nonché in merito alla proposta di regolamento della Commissione recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (CON/2012/77) (2013/C 73/03) (GU C 73 del 13.3.2013, pag. 5).

(7)  Sentenza del 10 luglio 2003, in causa C-11/00, Commissione delle Comunità europee c. Banca centrale europea, [2003], in Raccolta, 2003, pag. I-7147, in particolare i paragrafi 110 e 111. La Corte di giustizia ha chiarito che l’obbligo di consultare la BCE mira essenzialmente «ad assicurare che l’autore di tale atto proceda alla sua adozione solo dopo avere consultato l’organismo che, per le attribuzioni specifiche che esercita nel contesto comunitario nell’ambito considerato e per l’elevato grado di competenza di cui gode, è particolarmente in grado di contribuire utilmente al previsto processo di adozione».

(8)  Cfr. l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2494/95.

(9)  Cfr. l’articolo 5, paragrafi 6 e 7, della proposta di regolamento.

(10)  Regolamento (UE) n. 93/2013 della Commissione, del 1o febbraio 2013, recante norme d’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 14).

(11)  I prezzi sono rilevati una volta al mese. Qualora una rilevazione meno frequente non impedisca di produrre un IPCA rispondente ai requisiti di comparabilità di cui all’articolo 4, la Commissione (Eurostat) può autorizzare deroghe alla rilevazione mensile. Questa disposizione non osta a una rilevazione più frequente dei prezzi.


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