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Documento 32008O0004
Guideline of the European Central Bank of 19 June 2008 amending Guideline ECB/2006/9 on certain preparations for the euro cash changeover and on frontloading and sub-frontloading of euro banknotes and coins outside the euro area (ECB/2008/4)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 giugno 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/9 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (BCE/2008/4)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 19 giugno 2008 , che modifica l’indirizzo BCE/2006/9 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (BCE/2008/4)
GU L 176 del 4.7.2008, pagg. 16–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In vigore
4.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/16 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 19 giugno 2008
che modifica l’indirizzo BCE/2006/9 in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro
(BCE/2008/4)
(2008/549/CE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l’articolo 106, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
L’indirizzo BCE/2006/9, del 14 luglio 2006, in merito a taluni preparativi per la sostituzione del contante in euro ed in merito alla consegna anticipata e alla consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro al di fuori dell’area dell’euro (1) stabilisce le norme che consentono alle banche centrali nazionali (BCN) dei futuri Stati membri partecipanti di prendere a prestito le banconote e le monete in euro dall’Eurosistema con il proposito di effettuare ad esse la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza prima della data di sostituzione del contante, e definisce gli obblighi che le controparti autorizzate e terzi professionisti devono rispettare affinché essi ricevano, rispettivamente, la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza. |
(2) |
A seguito dell’introduzione dell’euro in Slovenia, Cipro e Malta ai sensi delle norme contenute nell’indirizzo BCE/2006/9, fu segnalata la necessità di apportare varie modifiche per migliorare gli aspetti logistici della sostituzione del contante nei futuri Stati membri partecipanti. |
(3) |
In vista delle difficoltà che probabilmente le BCN che parteciperanno all’Eurosistema dovranno fronteggiare nel pianificare il volume e i tagli delle banconote in euro necessari dopo la data di sostituzione del contante, tali BCN dell’Eurosistema devono avere la possibilità, immediatamente dopo la data di sostituzione del contante, di migliorare la struttura per taglio delle loro consistenze di banconote in euro a basso costo. |
(4) |
Poiché solo gli enti creditizi e gli uffici postali nazionali che hanno un conto presso la propria BCN che parteciperà all’Eurosistema sono attualmente autorizzati a ricevere banconote e monete per la consegna anticipata di seconda istanza a terzi professionisti, l’esperienza acquisita sinora con la sostituzione del contante ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9, ha dimostrato l’utilità di coinvolgere società di servizi e trasporto valori nelle operazioni di consegna anticipata di seconda istanza. È consentito quindi agli enti creditizi e agli uffici postali nazionali di nominare società di servizi e trasporto valori come loro agenti per la consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro. |
(5) |
Al fine di evitare la duplicazione degli obblighi di segnalazione riguardanti il volume e i tagli delle banconote e monete in euro date in consegna anticipata e consegna anticipata di seconda istanza, si deve semplificare la procedura di segnalazione per le BCN che parteciperanno all’Eurosistema e per le controparti autorizzate. |
(6) |
In vista delle verifiche e ispezioni potenzialmente numerose e frequenti poste in essere dalle BCN che parteciperanno all’Eurosistema presso i locali dei soggetti che ricevono la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza al fine di accertare che queste ultime non mettano in circolazione banconote e monete in euro prima della data di sostituzione del contante, è necessario consentire le BCN che parteciperanno all’Eurosistema di incaricare di tale compito altre autorità pubbliche. |
(7) |
Gli accordi contrattuali da stipularsi tra i soggetti che ricevono la consegna anticipata e la consegna anticipata di seconda istanza prima che si possano effettuare eventuali sub consegne anticipate e che sia provata la mancanza di incentivi finanziari disponibili per i soggetti che ricevono la consegna anticipata di seconda istanza, sulla base dell’esperienza acquisita sinora con la sostituzione del contante in euro ai sensi dell’indirizzo BCE/2006/9, hanno pregiudicato il successo della consegna anticipata di seconda istanza per talune categorie di dettaglianti ad esempio, negozi a basso prezzo e altri piccoli esercizi commerciali. È quindi necessario introdurre una procedura semplificata di consegna anticipata di seconda istanza da utilizzarsi quando si tratta di piccole somme di banconote e moneta in euro. |
(8) |
È anche segnalata la necessità di apportare altre varie piccole modifiche all’indirizzo BCE/2006/9, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L’indirizzo BCE/2006/9 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 4 è modificato come segue:
|
2) |
alla fine dell’articolo 5 è aggiunta la frase seguente: «Le controparti autorizzate possono nominare società di servizi e trasporto valori come agenti che agiscono per loro conto e a loro rischio per la custodia e consegna anticipata di seconda istanza di banconote e monete in euro a terzi professionisti a condizione che: i) nonostante la nomina di un agente, le controparti autorizzate rispettino tutte le norme applicabili e le procedure previste nel presente indirizzo; e ii) le controparti autorizzate concludano accordi contrattuali con le società di servizi e trasporto valori stipulando che queste ultime devono adempiere agli obblighi previsti nell’articolo 10, lettera a) e lettera b) e nell’articolo 13, dal paragrafo 1 al paragrafo 3.»; |
3) |
nell’articolo 9, è aggiunto il seguente testo alla fine del paragrafo 2: «La BCN che parteciperà all’Eurosistema segnala alla BCE l’informazione ricevuta da una controparte autorizzata, tenendo conto degli obblighi previsti in un distinto atto legale.»; |
4) |
l’articolo 10 è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 13 è modificato come segue:
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6) |
l’articolo 16 è modificato come segue:
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7) |
l’articolo 18 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 18 Verifica Le BCN che parteciperanno all’Eurosistema devono inviare alla BCE copia di ogni atto e misura legale adottata dallo Stato membro di appartenenza in relazione a questo indirizzo al più tardi un mese prima dell’inizio del periodo di consegna anticipata/consegna anticipata di seconda istanza ma, tuttavia, non prima che sia stata presa alcuna decisione sull’abrogazione della deroga in relazione a tale Stato membro.» |
Articolo 2
Il presente indirizzo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 3
Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 giugno 2008.
Per il consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 207 del 28.7. 2006, pag. 39.
(2) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;